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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.31. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 5256

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/06/2012  [ apri ]
4.31.

  Dopo il comma 29, inserire il seguente:
  29-bis. All'articolo 9 dei decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento dei conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce sanzione amministrativa del professionista, in base a quanto sarà previsto dal Ministero delle Finanze e dal Ministero della Giustizia.