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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.27. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 5256

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/06/2012  [ apri ]
4.27.

  Dopo il comma 29, inserire il seguente:
  29-bis. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 5, inserire i seguenti:
  5-bis. Qualora il pagamento del corrispettivo non avvenga entro i 30 giorni successivi alla scadenza contrattualmente prevista tra le parti ed espressamente indicata in fattura, il soggetto passivo di cui all'articolo 17, comma 1, ha la facoltà di non considerare a debito, nella liquidazione del periodo di riferimento, l'IVA relativa alle fatture insolute. Qualora sia stata già versata l'IVA relativa alle fatture insolute, il soggetto passivo ha la facoltà di portare in detrazione l'importo nella prima liquidazione periodica utile.
  5-ter. Nel caso si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, il cedente/prestatore ha l'obbligo di comunicarlo all'Agenzia delle Entrate e al cessionario/committente.
  5-quater. Il cessionario/committente che riceve tale comunicazione non deve esercitare il diritto alla detrazione di cui all'articolo 19, comma 1 per gli importi comunicati, o, qualora tale diritto sia già stato esercitato, deve provvedere al versamento all'Erario dei relativi importi effettivamente portati in detrazione alla prima liquidazione periodica utile.
  5-quinquies. Le modalità con cui effettuare, preferibilmente in via telematica, le comunicazioni di cui al precedete comma 5-ter, sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5-sexies. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano di revisione integrale della spesa pubblica di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 500 milioni di euro, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi del comma 5-sexies della medesima disposizione e dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.