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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.23. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 5256

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/06/2012  [ apri ]
4.23.

  Al comma 27, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 6, sono aggiunti in fine, i seguenti commi:
  2-bis. Al fine di migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenire la disoccupazione di lunga durata, promuovere l'inserimento ovvero il reinserimento delle persone svantaggiate e/o diversamente abili, sostenere la mobilità geografica del lavoro ed il reinserimento lavorativo dei lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, nonché favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le Regioni promuovono, anche per le finalità di cui alla presente legge, un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
  2-ter. Con proprie disposizioni le Regioni regolamentano le modalità di individuazione, autorizzazione e accreditamento degli operatori autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione, attività di ricerca e selezione del personale e attività di supporto alla collocazione e ricollocazione professionale, nonché delle modalità di collaborazione con i servizi pubblici per l'impiego.