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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.18. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 5256

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/06/2012  [ apri ]
4.18.

  Al comma 24, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  b-bis) le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti in condizione di accedere al congedo parentale di cui all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono richiedere al datore di lavoro, in alternativa all'accesso a tale istituto, la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di un anno. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui alla presente lettera, i datori di lavoro sono esonerati, per tutta la durata del rapporto a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi alle forme di assicurazione generale obbligatoria. 1 medesimi datori di lavoro sono tenuti a corrispondere alle lavoratrici ed ai lavoratori, a titolo di integrazione della retribuzione, una percentuale non inferiore ad un terzo dei contributi ammessi all'esonero. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155».

  Conseguentemente, al medesimo comma 24, lettera a):
   a)sostituire le parole: 78 milioni con le seguenti: 500 milioni e le parole: 65 milioni con le seguenti: 150 milioni;
   b)aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 200 milioni di euro a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui alla lettera a-bis).

  Conseguentemente, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis). In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per Vanno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per Vanno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n, 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui alla presente lettera per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.