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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.17. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 5256

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/06/2012  [ apri ]
4.17.

  Al comma 24, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il padre, qualora sia lavoratore dipendente a tempo indeterminato anche della pubblica amministrazione, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro fra il quarto ed il sesto mese dalla nascita del figlio per un periodo di cinque giorni continuativi in sostituzione della madre. A lui spetta io stesso trattamento economico e previdenziale della lavoratrice madre. Il padre lavoratore è tenuto a fornire al datore di lavoro, almeno quindici giorni prima dall'inizio dell'astensione, la comunicazione in forma scritta dei giorni prescelti. La richiesta deve essere corredata da contestuale dichiarazione della madre, se lavoratrice dipendente od autonoma, di non avvalersi dei giorni di astensione nei quali è obbligato il padre.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.