Sostituire il comma 19 con il seguente:
19. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida di cui al comma 17 il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, ali ’invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 17 ovvero non effettui la contestazione di cui al comma 21.