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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.8. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 5256

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/06/2012  [ apri ]
3.8.

  Sostituire i commi 19, 20 e 21 con i seguenti:
  19. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi nazionali volti all'attivazione di fondi bilaterali di solidarietà di cui all'articolo 3, comma 4 della presente legge, sono istituiti, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, appositi fondi settoriali di solidarietà residuali, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.
  20. I fondi residuali, finanziati con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori interessati, garantiscono una prestazione definita dal decreto ministeriale di cui al comma 19.
  21. Alla gestione dei fondi provvedono un comitato amministratore composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché da un funzionario, con qualifica di dirigente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.