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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.5. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 5256

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/06/2012  [ apri ]
3.5.

  Sostituire i commi da 4 a 13 con i seguenti:
  4. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2014, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative al livello nazionale stipulano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi o contratti collettivi nazionali di categoria aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.
  5. Gli accordi e contratti collettivi di cui al comma 1 determinano l'ambito di applicazione del fondo, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro, nonché le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura di due terzi ed un terzo.
  6. Le risorse raccolte in attuazione del precedente comma sono utilizzate per il finanziamento di prestazioni di integrazione del reddito in caso di sospensioni lavorative determinate da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, definite con decreto del Ministro del lavoro che recepisce gli accordi e i contratti collettivi di cui al comma 1 e ne determina l'obbligatorietà.
  7. Dall'obbligo della contribuzione introdotta dal precedente comma 5 sono escluse le imprese che, sulla base di accordi collettivi o contratti collettivi nazionali contribuiscono in misura almeno equivalente, per analoghe finalità, ad enti bilaterali istituiti da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  8. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 4 possono prevedere che nel fondo di solidarietà confluisca una quota del contributo previsto per l'eventuale Fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, ed avente come scopo l'erogazione di forme di integrazione salariale in caso di sospensione dal lavoro per riduzione o sospensione dell'attività per ragioni aziendali.
  9. l'indennità di cui all'articolo 2 della presente legge è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 4 e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali di cui al comma primo del presente articolo, ovvero a carico dei Fondi di solidarietà residuali di cui sia articolo 3, comma 19. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.
  10. I decreti di cui all'articolo 3 comma 4 e all'articolo 3 comma 19, recepiscono gli accordi di cui al comma 1 ivi comprese le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura di due terzi e un terzo, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione di regime, da verificarsi anche sulla base dei bilanci di previsione.
  11. I fondi istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4 e dell'articolo 3, comma 19 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità.