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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.01. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 5256

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/06/2012  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per estendere al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale previste in favore dei lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteo marine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, nonché nei casi di malattia ed inabilità temporanea al lavoro;
   b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell'attività complessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza dei peschereccio, fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica, crisi strutturali di mercato, ristrutturazioni aziendali, cessazione attività ed ogni altro evento, imprevisto o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro.

  2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
  4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3.
  5. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, si applica al settore della pesca l'ammortizzatore previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, a valere sulle risorse di cui all'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183.