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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.45. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 5256

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/06/2012  [ apri ]
2.45.

  Al comma 2, dopo le parole: Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI sono inserite le seguenti: tutti i lavoratori con contratti di cui al Capo I del Titolo III, ai Capi I, II e III del Titolo V e Capi I e II del Titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 69, sostituire le parole: 1.719 milioni di euro per l'anno 2013, 2.921 milioni di euro per l'anno 2014, 2.501 milioni di euro per l'anno 2015, 2.482 milioni di euro per l'anno 2016, 2.038 milioni di euro per l'anno 2017, 2.142 milioni di euro per l'anno 2018, 2.148 milioni di euro per l'anno 2019, 2.195 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le seguenti: 2.719 milioni di euro per l'anno 2013, 3.921 milioni di euro per l'anno 2014, 3.501 milioni di euro per l'anno 2015, 3.482 milioni di euro per l'anno 2016, 3.038 milioni di euro per l'anno 2017, 3.142 milioni di euro per l'anno 2018, 3.148 milioni di euro per l'anno 2019, 3.195 milioni di euro per l'anno 2020 e 3.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 4, comma 69, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) quanto a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 76-bis.

  Conseguentemente ancora, all'articolo 4, dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:
  76-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 14 per cento.
  76-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la destinazione delle maggiori entrate, che risultino a seguito di quanto disposto dal comma 5-bis, a copertura degli oneri di cui alla presente legge, ed è altresì disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, all'entrata del bilancio dello Stato.