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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.44. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 5256

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/06/2012  [ apri ]
2.44.

  Dopo il comma 68, inserire i seguenti:
  68-bis.
Ha diritto all'indennità disciplinata dall'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dagli articoli 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, e 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991, n. 169, anche il personale artistico, teatrale e cinematografico che presta un'opera che richiede una preparazione tecnica, culturale o artistica.
  68-ter. Il numero 5 dell'articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è abrogato.
  68-quater. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, le parole: «120 contributi giornalieri» sono sostituite dalle seguenti: «60 contributi giornalieri».