Al comma 51, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) abbiano operato nel corso dell'anno solare precedente in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, intendendo per tale la committenza dalla quale il prestatore ricavi più del 75 per cento dei compensi complessivamente percepiti nel corso dello stesso anno solare.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.