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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.21. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 5256

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/06/2012  [ apri ]
2.21.

  Al comma 29, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:
   b-bis) agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Ai maggiori oneri derivanti si provvede, a decorrere dall'anno 2013, entro il limite di 10 milioni di euro in ragione d'anno, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.