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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.83. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 5256

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/06/2012  [ apri ]
1.83.

  Al comma 16, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. All'articolo 3, comma 1 del testo unico dell'apprendistato di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «quattro nel caso di» sono sostituite con le seguenti: «quattro per tutti i mestieri dell'artigianato con».
  19-ter. All'articolo 4 del testo unico dell'apprendistato di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «ventinove» è sostituita con la seguente: «trentadue»;
   b) al comma 2, la parola: «tre» è sostituita con la seguente: «quattro»;
   c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: «2-bis. L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a dodici mesi»;
   d) al comma 3 la parola: «triennio» è sostituita con la seguente: «quadriennio» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il monte complessivo di cui al precedente periodo non può essere superiore a 80 ore per la durata del quadriennio qualora l'apprendista sia in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o di laurea o laurea magistrale. La formazione può essere erogata integralmente dall'azienda, o da altra struttura di riferimento dalla stessa indicata.».