stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.70. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 5256

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/06/2012  [ apri ]
1.70.

  Al comma 10, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
   a-bis) all'articolo 20, comma 5-ter, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
    c-bis) per i lavoratori assunti dall'Agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
   a-ter) all'articolo 20, comma 5-ter, dopo le parole: «preveda l'utilizzo» sono aggiunte le seguenti: «, all'atto dell'assunzione»;
   a-quater) il comma 2 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:
  2. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto stipulato a tempo determinato si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e seguenti. Le disposizioni dell'articolo 5, commi 3, 4, 4-quater e seguenti non si applicano altresì con riferimento all'utilizzatore rispetto ai diversi periodi di missione che coinvolgano il medesimo lavoratore. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.