Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. In occasione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego successivi all'entrata in vigore della presente legge, l'orario ordinario di lavoro applicato al settore del pubblico impiego dovrà essere elevato a quaranta ore settimanali, armonizzandolo a quello del settore privato. L'aumento delle ore contrattuali di lavoro non comporta un incremento di salario.