Dopo il comma 45, inserire il seguente:
45-bis. All'articolo 5, dopo il comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto il seguente:
1-bis. Al fine di contenere l'impatto sociale della procedura e sempre in assenza di accordi collettivi sui criteri di scelta, sino a concorrenza del numero complessivo degli esuberi dichiarati nella comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, l'impresa potrà comunque licenziare: a) i lavoratori con i profili professionali dichiarati in esubero che matureranno il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia nel periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale a qualsiasi titolo riconosciuto; b) i lavoratori che manifestino in forma scritta la loro non opposizione al licenziamento.