Al comma 40, punto 3, dopo le parole: di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile aggiungere le seguenti: Il lavoratore in tale sede, o preventivamente, potrà comunicare di volersi avvalere delle sedi di conciliazione, in sede sindacale, comprese quelle istituite dalla contrattazione collettiva ai sensi degli articoli 410 e seguenti del Codice di Procedura Civile.