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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.184. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 5256

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/06/2012  [ apri ]
1.184.

  Al comma 40, sostituite i capoversi commi 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:
  3. La Direzione territoriale del lavoro, alla ricezione della
richiesta, ne dà comunicazione immediata al lavoratore. Il lavoratore, entro il termine di sette giorni dalla ricezione della comunicazione, può convocare il datore di lavoro o dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del Codice di procedura civile o presso un Organismo di Mediazione, accreditato presso il Ministero della giustizia e inserito nel registro degli Organismi di mediazione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dandone comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro.
  4. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o da un consulente del lavoro.
  5. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della Commissione provinciale di conciliazione o di un Conciliatore nominato dall'Organismo di mediazione, si conclude entro venti giorni dal momento in cui il lavoratore ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. In tal caso la durata della mediazione non può avere durata superiore a quattro mesi, così come disposto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  6. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.