Al comma 40, capoverso articolo 7, comma 1, le parole da: deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dai datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore sono sostituite dalle seguenti: deve essere comunicato dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e contestualmente al lavoratore.