Dopo il comma 33, è inserito il seguente:
33-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è abrogato il secondo periodo;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso unicamente a termine».