Sostituire il comma 30 con il seguente:
30. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva sussistenza dei rischio economico a carico dell'associato, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si considerano di lavoro subordinato a tempo indeterminato.