Al comma 23, lettera a), sostituire il capoverso 1 con il seguente:
1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e per attività svolte autonomamente dal collaboratore che dovrà coordinarsi con l'organizzazione del medesimo committente. Il progetto deve prevedere un termine finale, essere articolato nel contenuto ed essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale. Il progetto può anche rientrare nell'ambito dell'oggetto sociale del committente, ma non può essere individuato attraverso il mero richiamo all'attività svolta dal committente. L'attività oggetto della collaborazione a progetto non può essere meramente esecutiva.