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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.112. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 5256

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/06/2012  [ apri ]
1.112.

  Al comma 23, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 1 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:
  «1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409 n. 3, del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente norma, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, identifica le attività che potranno essere svolte nella modalità a progetto solo ove i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I. II suddetto decreto può essere modificato dagli accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, aziendale o territoriale.».