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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.33. in Assemblea riferita al C. 5256

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/06/2012  [ apri ]
4.33.

  Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
  29-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nella rubrica dell'articolo le parole: «in mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti e/o pensionati.»;
   b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Per favorire la costituzione di nuove imprese o di nuove attività professionali da parte di giovani ovvero di coloro che sono lavoratori dipendenti e pensionati gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1o gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica:
   a) per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i tre successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
   b) per i periodi d'imposta successivi al quarto solo per coloro che svolgono una attività secondaria con obbligo di partita IVA e che sono lavoratori dipendenti e/o pensionati e ciò risulta comprovato dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro (Modello CUD);
   c) per i periodi d'imposta successivi al quarto solo per coloro che svolgono una attività secondaria con obbligo di partita IVA e che sono soci di società e svolgono prevalentemente l'attività all'interno della stessa e ciò risulta comprovato dalla certificazione della quota di partecipazione agli utili e dal versamento contributivo presso l'istituto di previdenza o presso le Casse di previdenza private per le professioni intellettuali;
   d) per coloro che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007, l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento»;
   c) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Per attività secondaria con obbligo di partita IVA si intende quella con minori ricavi o compensi rispetto al reddito dichiarato per lo stesso anno come lavoratore dipendente o pensionato o socio di società o studi professionali associati.
  2-ter. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in cui la persona fisica ha ricavi e/o compensi superiori al reddito dichiarato come lavoratore dipendente, pensionato o socio di società o studi professionali associati.
  2-quater. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in cui la persona fisica non è più lavoratore dipendente o socio di società o studi professionali associati».
   d) il comma 3 è abrogato;
   e) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
  «7-bis. Il comma 96, lettera a), numero 1), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
  «1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 50.000,00;».

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  80. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi del comma 2 della medesima disposizione e del comma 69 del presente articolo.