Al comma 33, lettera a), capoverso 1-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) consentire ai disoccupati di età superiore ai quaranta anni, entro i tre mesi successivi allo stato di disoccupazione, oltre all'erogazione del trattamento di sostegno al reddito o erogazione di ammortizzatori sociali, la possibilità di avere un canale preferenziale per essere ricollocati immediatamente nel mondo lavorativo, in maniera adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro relativa all'area territoriale di competenza.