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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.302. in Assemblea riferita al C. 5256

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/06/2012  [ apri ]
4.302.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. È garantita la partecipazione dei lavoratori dipendenti alla gestione dell'impresa in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, dell'articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, di cui alla comunicazione 7 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 364 del 18 dicembre 2000, e degli articoli 21 e 22 della Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996 e resa esecutiva dalla legge 9 febbraio 1999, n. 30, che sanciscono il diritto dei lavoratori all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione, nonché della direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, e della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, recepita con il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.
  12-ter. Nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o costituite in forma di società europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, le quali occupano complessivamente più di duecento lavoratori dipendenti e nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza in conformità agli articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies del codice civile, deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza.
  12-quater. Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui al comma 12-ter, il calcolo è basato sul numero medio ponderato mensile dei lavoratori subordinati impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori occupati con contratto a tempo determinato sono computabili qualora il contratto abbia durata superiore a nove mesi. Per i datori di lavoro che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo di nove mesi di durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate, anche non continuative.
  12-quinquies. Il rappresentante dei lavoratori da eleggere nel consiglio di sorveglianza è scelto tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia o agli albi professionali dei commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati, dei notai e dei consulenti del lavoro, nonché tra professori universitari in materie economiche o giuridiche.
  12-sexies. Non può essere eletto rappresentante dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.
  12-septies. Non può essere eletto rappresentante dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza il soggetto che risponde ai requisiti di cui al comma 12-quinquies, ma che è legato all'impresa o alle imprese da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromette l'indipendenza.
  12-octies. Il rappresentante dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza è eletto da tutti i dipendenti dell'impresa che hanno un'anzianità di lavoro di almeno sei mesi al momento della votazione.
  12-novies. I candidati per l'elezione sono presentati dalle rappresentanze sindacali unitarie, dalle rappresentanze aziendali o dai lavoratori.
  12-decies. L'elezione è a scrutinio segreto.
  12-undecies. È eletto rappresentante dei lavoratori il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
  12-terdecies. Nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 12-undecies si procede a un secondo turno di votazione e sono ammessi al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.
  12-quaterdecies. Al secondo turno di votazione è eletto rappresentante dei lavoratori il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
  12-quinquiesdecies. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2409-duodecies del codice civile, il rappresentante dei lavoratori eletto nel consiglio di sorveglianza resta in carica per tre esercizi, che scadono alla data della successiva assemblea convocata ai sensi del secondo comma dell'articolo 2364-bis del medesimo codice civile.
  12-sexiesdecies. Il rappresentante dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza è rieleggibile per più mandati non consecutivi.
  12-septies-decies. Fermi restando i criteri fissati dalla presente legge, le procedure elettorali hanno luogo con le modalità stabilite da un apposito regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti sociali.
  12-duodevicies. Il rappresentante dei lavoratori è membro effettivo del consiglio di sorveglianza ed esercita gli stessi diritti, poteri e prerogative degli altri membri del consiglio di sorveglianza ai sensi dell'articolo 2409-terdecies del codice civile.
  12-undevicies. Il rappresentante dei lavoratori eletto nel consiglio di sorveglianza ha, in ogni caso, il diritto di essere informato e consultato sempre e comunque su tutte le questioni concernenti:
   a) l'evoluzione storica delle attività dell'impresa e dell'unità produttiva, nonché della situazione economica generale;
   b) la cessazione o il trasferimento dell'impresa o di parti della medesima, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;
   c) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive, nonché le modificazioni dell'organizzazione imprenditoriale e del lavoro che comportano rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

  12-vicies. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 12-undevicies da parte degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti e degli altri soggetti tenuti a obblighi di comunicazione o di informazione nei confronti del consiglio di sorveglianza, i colpevoli sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.
  12-vicies semel. Nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o costituite in forma di società europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, le quali occupano complessivamente più di duecento lavoratori dipendenti e nelle quali non è prevista la partecipazione dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza ai sensi del comma 12-ter, deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori nel consiglio di amministrazione oppure, qualora sia stato costituito al suo interno, al comitato di controllo sulla gestione.
  12-vicies bis. I requisiti di eleggibilità e di ineleggibilità, nonché il procedimento finalizzato a eleggere i rappresentanti dei lavoratori di cui al comma 12-vicies semel sono disciplinati dagli articoli 12-vicies ter e 12-vicies quater.
  12-vicies ter. I rappresentanti dei lavoratori di cui al presente articolo sono rieleggibili per più mandati non consecutivi.
  12-vicies quater. Ai rappresentanti dei lavoratori eletti nel consiglio di amministrazione oppure, qualora sia stato costituito al suo interno, al comitato di controllo sulla gestione, si applica il comma 12-vicies quinquies.
  12-vicies quinquies. La presente legge non pregiudica i diritti in materia di informazione, di consultazione e di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa già stabiliti dall'ordinamento nazionale e comunitario.
  12-vicies sexies. Ferme restando le disposizioni della presente legge, sono fatti salvi le disposizioni e le prassi in vigore più favorevoli ai lavoratori, nonché gli accordi stabiliti in sede di contrattazione collettiva che attribuiscono una maggiore rappresentanza o maggiori diritti, prerogative e poteri ai rappresentanti dei soci nel consiglio di sorveglianza o nel consiglio di amministrazione, oppure, qualora sia costituito al suo interno, nel comitato di controllo sulla gestione.