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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.29. in Assemblea riferita al C. 5256

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/06/2012  [ apri ]
4.29.

  Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
  29-bis. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa, a partire dal 1o gennaio 2012, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi di insolvenza derivanti dalla stipulazione di mutui da parte di giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di garanzia. Tale fondo di garanzia è costituito da beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato individuati con provvedimento dell'Agenzia del demanio da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  80. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 1.000 milioni di euro, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi del comma 3 della medesima disposizione e del comma 69 del presente articolo.