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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.14. in Assemblea riferita al C. 5256

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/06/2012  [ apri ]
4.14.

  Sostituire i commi da 24 a 26 con i seguenti:
  24. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui ai decreto legislativo 26 marzo 2001, n, 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:
  «1. Le lavoratrici hanno diritto a un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2».
   b) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:
  «Art. 28. – (Congedo di paternità). – 1. Il padre lavoratore è tenuto:
   a) a presentare al datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
   b) ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di quindici giorni lavorativi continuativi entro i tre mesi successivi alla data di nascita del figlio, previa comunicazione al datore di lavoro.

  2. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
  3. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 2 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste, in caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

  25. Agli oneri derivanti dalle modifiche introdotte dal comma 24, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 26, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
  26. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o luglio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
   a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
   b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
   c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
   d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
   e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».

  26-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina a tutela della maternità.
  26-ter. Il decreto legislativo di cui al comma 26-bis è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) riconoscimento, senza vincoli di anzianità contributiva, alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritte ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, e alle lavoratrici iscritte ad una delle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previste per i lavoratori autonomi, del diritto ad un'indennità per maternità per i due mesi precedenti la data effettiva del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa di entità pari all'80 per cento del reddito medio giornaliero da lavoro prodotto nei dodici mesi precedenti l'inizio del congedo di maternità ovvero pari, se superiore, all'80 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per ciascuna tipologia di lavoro autonomo e professionale;
   b) riconoscimento alle lavoratrici di cui alla lettera a) della facoltà di astensione totale o parziale dal lavoro per il periodo di godimento dell'indennità per maternità, anche ai fini dell'applicazione nel medesimo periodo di un regime di contribuzione previdenziale di tipo totalmente o parzialmente figurativo;
   c) riconoscimento, ai fini dell'accesso alla contribuzione figurativa di cui alla lettera b), del diritto all'astensione anticipata per gravidanza a rischio, secondo le fattispecie e modalità di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni;
   d) estensione, con particolare riferimento alle piccole e micro imprese, della possibilità di sostituzione in caso di maternità delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai familiari della lavoratrice stessa, come individuati ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché ai soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto;
   e) riconoscimento di una speciale indennità di maternità per il periodo intercorrente fra i due mesi precedenti la presunta data del parto ed i tre mesi successivi alla nascita alle donne che non godono di trattamenti economici per malattia, di trattamento di disoccupazione, sia ordinario sia speciale, di trattamento di integrazione salariale sia ordinario sia straordinario, di indennità di maternità di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo marzo 2001, n. 151, o dei trattamenti di cui alla lettera a) del presente comma.