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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.36. in Assemblea riferita al C. 5256

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/06/2012  [ apri ]
2.36.

  Al comma 51, lettera a), sostituire le parole: precedente in regime di monocommittenza con le seguenti: solare precedente in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, intendendo per tale la committenza dalla quale il prestatore ricavi più del 75 per cento dei compensi complessivamente percepiti nel corso dello stesso anno solare.

  Conseguentemente:
  al medesimo comma, sostituire la lettera
b) con la seguente:
   b) abbiano conseguito dal monocommittente o committente prevalente compensi di importo inferiore al 150 per cento dei minimi previsti dalla disciplina collettiva applicabile nell'impresa committente per mansioni di contenuto analogo, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione. Ai fini del raffronto, nel compenso di riferimento devono essere computati anche i ratei delle eventuali mensilità aggiuntive e la quota di accantonamento per il trattamento di fine rapporto;
  dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

   55-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 51, lettere a) e b), si provvede, a decorrere dall'anno 2013, entro il limite di 250 milioni di euro annui, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa derivanti dalla disposizione di cui al comma 55-ter.
   55-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n, 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.