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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.1. in Assemblea riferita al C. 5256

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/06/2012  [ apri ]
2.1.

  Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: almeno due anni di assicurazione con le seguenti: un'anzianità assicurativa pari ad almeno due anni.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  74. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spese di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 1,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 1,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.