Al comma 16, lettera d), dopo il capoverso «3-bis», aggiungere il seguente:
«3-bis.1. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, aziendale o territoriale possono prevedere deroghe alle disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis del presente articolo».