Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In occasione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, l'orario ordinario di lavoro applicato al settore del pubblico impiego dovrà essere elevato a quaranta ore settimanali, armonizzandolo a quello del settore privato. L'aumento delle ore contrattuali di lavoro non comporta un incremento di salario.