Sostituire il comma 16 con il seguente:
16. Al testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5»;
b) all'articolo 2, comma 3, primo periodo, le parole: «, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,» sono soppresse;
c) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, la parola: «quindici», è sostituita dalla seguente: «sedici»;
d) all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, le parole: «a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «a due anni»;
e) all'articolo 4, comma 2, le parole: «ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento» sono soppresse;
f) all'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, le parole: «un congruo termine al datore di lavoro per adempiere» sono sostituite dalle seguenti: «al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto»;
g) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato»;
h) all'articolo 7, il comma 4 è abrogato;
i) all'articolo 7, comma 9, le parole: «, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo» sono soppresse.