Al comma 42, lettera b), dopo il capoverso ottavo comma, aggiungere il seguente:
«In caso di incorporazione o di fusione di due o più imprese che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla conclusione del processo di incorporazione o di fusione, occupino ciascuna alle proprie dipendenze un numero di lavoratori pari o inferiore a 15, la disciplina di cui ai commi che precedono si applica decorsi cinque anni dall'incorporazione o dalla fusione, fatte salve le disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo».