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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.210. in Assemblea riferita al C. 5256

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/06/2012  [ apri ]
1.210.

  Al comma 42, lettera b), dopo il capoverso settimo comma, aggiungere il seguente:
   «Il datore di lavoro che intenda indicare i medesimi fatti o circostanze sia come motivo soggettivo che come motivo oggettivo di licenziamento è tenuto a esperire contestualmente sia il procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della presente legge, sia il procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604».