Al comma 32, lettera a), capoverso Art. 70, comma 2, lettera a), sostituire le parole: venticinque anni con le seguenti: trenta anni.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
70. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.