Al comma 32, lettera a), capoverso Art. 70, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
70. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.