Al comma 28, sostituire il capoverso con il seguente:
«Qualora il conferimento dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato, salva prova contraria vertente sia sull'effettiva sussistenza del rischio economico a carico dell'associato che sulla consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile».