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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.26. in Assemblea riferita al C. 5256

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/06/2012  [ apri ]
4.26.

  Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
  29-bis. A decorrere dal 1o luglio 2012, ai datori di lavoro del settore privato che ne facciano richiesta, è messo a disposizione, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale un importo pari al 10 per cento delle retribuzioni complessive dagli stessi erogate nei sei mesi antecedenti la domanda. Tale importo è portato in compensazione nelle denunce periodiche, secondo le modalità che saranno definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Nelle predette denunce periodiche verranno altresì compensati gli interessi sugli importi presi a prestito. L'importo concedibile di cui ai periodi precedenti è soggetto a revisione semestrale, in relazione alla dinamica della base retributiva di riferimento. Per le finalità di cui alle precedenti norme, l'Istituto nazionale della previdenza sociale si avvale di finanziamenti da parte della Cassa depositi e prestiti, la quale può fare ricorso sia a fondi propri, sia a fondi ottenuti da banche d'affari, in competizione tra loro sul saggio di interesse. L'erogazione del prestito è garantita, con le stesse modalità già previste per il trattamento di fine rapporto, dal Fondo di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1982, n. 297.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  80. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi del comma 69 del presente articolo.