Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: cinquantacinque anni con le seguenti: quarantacinque anni.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
74. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.