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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.41. in Assemblea riferita al C. 5256

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/06/2012  [ apri ]
2.41.

  Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
  64-bis. Possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 64 i lavoratori appartenenti ai settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, sino alla costituzione dei fondi di solidarietà di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3. Oltre tale data, i trattamenti in oggetto possono essere destinati ai lavoratori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e non destinatari delle prestazioni dei fondi di solidarietà, anche in considerazione del requisito dimensionale di cui al successivo articolo 3, comma 7. Per tutto il periodo di concessione dei trattamenti in oggetto, i datori di lavoro sono soggetti al contributo previsto dall'articolo 12 della legge n. 153 del 1969 così come modificata dal del decreto legislativo n. 314 del 1997.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  74. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.