stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.68. in Assemblea riferita al C. 5256

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/06/2012  [ apri ]
1.68.

  Al comma 10, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 20, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi di somministrazione a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, di un lavoratore inviato per la prima volta presso l'utilizzatore successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di somministrazione di lavoratori assunti dall'agenzia per il lavoro con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2 del presente decreto».

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  70. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.