Al comma 9, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) all'articolo 10, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego prima dell'inizio della prestazione lavorativa, mediante fax o posta elettronica certificata. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate ulteriori modalità semplificate di comunicazione.».