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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.31. in Assemblea riferita al C. 5256

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/06/2012  [ apri ]
1.31.

  Dopo il comma 8, aggiungere l seguenti:
  8-bis. In occasione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le retribuzioni dei pubblici dipendenti dovranno essere commisurate al costo medio della vita nelle province in cui tali dipendenti svolgono la loro attività lavorativa, adeguando automaticamente e proporzionalmente al rialzo le retribuzioni dei dipendenti che operano in Province nelle quali il costo medio della vita risulti superiore a quello nazionale. A tal fine, il Ministro dell'economia delle finanze definisce, con decreto da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di rilevazione del costo medio della vita di cui al presente comma.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, quantificati in 600 milioni di euro, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi del comma 2 della medesima disposizione e dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.