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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.301. in Assemblea riferita al C. 5256

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/06/2012  [ apri ]
1.301.

  Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:
  45-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
  45-ter. Il comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito dal seguente:
  «2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2012 e, con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, e successive modificazioni, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto o debba risolversi in ragione di accordi individuali sottoscritti, anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011».

  45-quater. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge il decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sia stato già adottato, i Ministri competenti provvedono prontamente e comunque non oltre trenta giorni, sentite le parti sociali, a modificarlo e integrarlo in conformità alle disposizioni introdotte dai commi 45-bis e 45-ter.
  45-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 45-bis, 45-ter e 45-quater, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate determinate, a decorrere dall'anno 2012, dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
  45-sexies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  «1. Il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 13,5 per cento».

  45-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 45-quater a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 45-bis e 45-ter. Le eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.