Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Ai fini dell'equiparazione dei trattamenti disciplinari tra il settore pubblico ed il settore privato, il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a regolare i licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo soggettivo nel pubblico impiego secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta;
b) la comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato;
c) il termine per il ricorso giudiziale è fissato in 180 giorni;
d) previsione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di fatto.