Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica nazionale ed internazionale, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sui redditi percepiti dal personale di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n.165 del 2001, è applicato un contributo di perequazione del 2 per cento, destinato ad alimentare i fondi di cui all'articolo 3, comma 19 e seguenti, della presente legge.