Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli agenti e ai rappresentanti di commercio ed a quei professionisti che operano con modalità analoghe da determinare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.