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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.16.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
3.16.
inammissibile

   Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2012 «Dichiarazione eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari per le eccezionali avversità atmosferiche del febbraio 2012», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2012, e della conseguente nota del capo dipartimento della Protezione civile circa le modalità di attivazione delle risorse pubbliche e private per l'emergenza neve, è disposto l'utilizzo del fondo di protezione civile per un importo di 100 milioni di euro per il 2012 a favore di province e comuni coinvolti nell'emergenza per il pagamento di servizi effettuati anche da soggetti privati per il soccorso e lo sgombero della neve nel periodo dal 31 gennaio 2012 al 18 febbraio 2012. Con ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile verranno stabilite le modalità di erogazione, le forme di controllo ed i criteri di riparto delle somme sulla base dei livelli di precipitazione registrati. Per gli oneri necessari oltre lo stanziamento di cui sopra sulla base delle ricognizioni effettuate, gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno sono autorizzati a pagare gli oneri assunti con i soggetti esterni esclusivamente per le spese di soccorso, sgombero neve e ripristino opere pubbliche danneggiate dall'evento calamitoso, nel limite di un importo complessivo di 100 milioni di euro per il 2012. I danni agli edifici e alle strutture pubbliche e private certificati a seguito delle eccezionali precipitazioni nevose nel periodo dal 31 gennaio 2012 al 18 febbraio 2012 verranno trattati e regolati nell'ambito delle decisioni e conseguenti iniziative che verranno assunte con riferimento al sisma che ha colpito l'Emilia Romagna nel maggio 2012. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per il 2012, si provvede ai sensi del comma 5-ter.
  5-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2012, alla riduzione delle voci di spesa di parte corrente indicate nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera c), n. 10), del presente decreto-legge.

ident. 3.17.